Commissione “Libertà Religiosa AEI sul dossier “terzo settore”

Un contributo significativo dell’Avvocato Enrico Raho

Roma (AEI), 17 marzo 2021 – La commissione Libertà Religiosa dell’Alleanza Evangelica (Marletta, Ponticiello, Ciccone) apre un altro fronte rilevante nell’ambito dell’azione di servizio verso le chiese, le opere e le associazioni alleate. Come è noto, con la riforma del Terzo Settore, si apportano significativi cambiamenti al quadro normativo dell’associazionismo e del no-profit.

Il tema è stato preso in carico dalla commissione soprattutto in considerazione dell’oramai imminente istituzione del RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo settore - dopo i numerosi slittamenti del termine succedutisi dal 2017 ad oggi. Al momento lo start sperimentale del registro è fissato al 21 aprile 2021, mentre l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni, attualmente fissato al 31 marzo 2021, potrebbe ulteriormente essere prorogato.

L’inquadramento degli enti religiosi nell’ambito della riforma non è per nulla banale. La commissione LR ne ha parlato con l’Avvocato Enrico Raho, pastore alleato all’AEI e particolarmente attivo sull’argomento.

Qui di seguito il contributo dell’Avv. Raho volto ad evidenziare la necessità di una qualche forma di riconoscimento (intesa, riconoscimento civile di enti ecclesiastici e riconoscimento personalità giuridica di confessioni di fatto) per un ente religioso, al fine di essere inquadrato come ente di Terzo Settore (ETS). Il tema continuerà ad essere trattato sui prossimi numeri di Ideaitalia. Per informazioni sull’argomento scrivere a:

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Nel Codice del Terzo Settore, all’art. 4, comma 3°, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si legge testualmente che: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13”.

E’ pertanto di fondamentale importanza cercare di comprendere quali siano questi enti religiosi civilmente riconosciuti, ai quali è possibile applicare, pur con le limitazioni meglio sopra indicate, le norme relative alla recente riforma del Terzo Settore. A tal fine giova preliminarmente osservare che il legislatore, con questa espressione, ha inteso utilizzare una formula sostanzialmente nuova, oggi presente solamente in alcune leggi di intesa stipulate tra determinate confessioni religiose e lo Stato italiano e che designano i tradizionali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In definitiva, con questa espressione, il legislatore ha voluto ricomprendere tutti gli enti religiosi che siano civilmente riconosciuti. Pertanto la stessa può essere riferita, in primo luogo, a tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cioè agli enti appartenenti a determinate confessioni religiose, con i quali lo Stato italiano ha stipulato determinati accordi e/o intese. Si precisa che la nozione di “ente ecclesiastico” fa riferimento ad una tipologia che è propria dell’ordinamento giuridico italiano e non di quello canonico e, pertanto, si riferisce non solo agli enti di culto cattolico, ma anche a quelli acattolici, cioè a confessioni religiose diverse da quella cattolica.

In secondo luogo questa espressione può essere certamente riferita anche agli istituti di culto riconosciuti ai sensi delle norme del 1929, cioè alle confessioni religiose che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento civile secondo lo schema previsto dall'ordinamento (a titolo esemplificativo: presentazione di un'istanza al Ministero dell'Interno, con allegata una copia autentica dello statuto, oltre ad altri documenti idonei a far comprendere la propria natura di ente religioso; quindi la Direzione degli Affari dei Culti del Ministero indaga sulla veridicità dello statuto e dei documenti, controllando la non contrarietà di questi con l'ordinamento giuridico ed, eventualmente, concedendo la personalità giuridica civile, come “culto ammesso nello Stato”, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1159 del 1929).

In terzo luogo potrebbero anche rientrare le cosiddette confessioni di fatto, cioè le forme associative private, purché siano state previamente riconosciute, cioè che abbiano chiesto ed ottenuto la personalità giuridica in base alle norme di diritto comune (a titolo esemplificativo: l'istanza va presentata alla Prefettura competente e deve essere corredata dallo statuto, da cui risultino: lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini; il riconoscimento della personalità giuridica è condizionato dal fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (i riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato; infine il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria dell'ufficio competente, e l’atto formale di riconoscimento è il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri).

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, rimangono esclusi dall’applicazione delle norme del Codice del Terzo Settore tutti gli enti religiosi che siano privi della personalità giuridica, anche se collegati a confessioni che hanno stipulato accordi con lo Stato italiano. (Avv. Enrico Raho, Saronno)