Decreto periodo natalizio: il culto è motivo di necessità per credenti confessanti

Consentiti spostamenti fuori comune per raggiungere la propria chiesa

Roma (AEI), 19 dicembre 2020 – Il Decreto Legge N° 172 emanato ieri, 18 dicembre 2020, contiene le misure che il Governo italiano ha voluto adottare per mitigare il contagio del Covid-19 durante il periodo delle vacanze natalizie, in altre parole tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Il provvedimento applica all’intero territorio nazionale le regole già disposte in precedenti provvedimenti (DPCM 3 novembre 2020, DPCM 3 dicembre 2020) dosandoli rispetto ai giorni di calendario e poi integrando ulteriori specifiche previsioni.

In particolare, per i giorni festivi e prefestivi, ossia 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 si applicheranno le norme già predisposte per la cosiddetta “zona rossa”, caratterizzata da uno “scenario 4” di rischio. Per i rimanenti giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) invece si applicheranno le norme già predisposte per la cosiddetta “zona arancione”, caratterizzata da uno “scenario 3” di rischio. A queste previsioni fondamentali sono poi applicate alcune circoscritte deroghe sugli spostamenti intercomunali per visite private, ma anche ulteriori limitazioni agli spostamenti tra regioni (Decreto Legge N. 158 del 2 dicembre 2020).

Per quanto riguarda i culti, a nostro avviso continuano a valere le considerazioni già espresse in precedenza, ma opportunamente applicate. Poiché le riunioni di culto si terranno di domenica o nei giorni festivi, ci focalizziamo quindi su quanto disposto per la “zona rossa”. Poiché in questo caso gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza sono consentiti nei casi “di esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, riteniamo di poter dare le seguenti indicazioni:

  1. È assolutamente sostenibile che la partecipazione al culto rientri nei motivi di necessità per un credente evangelico che interpreta la vita comunitaria (comune radunanza) come essenziale. Esiste un elemento soggettivo per cui lo stesso principio non può essere automaticamente esteso a qualsiasi frequentatore dei culti.

  1. L'appartenenza alla specifica chiesa / comunità costituisce argomento soddisfacente anche quando il credente provenga da diverso comune, sempre che non sia presente la medesima chiesa evangelica nel comune di residenza. Il criterio di raggiungere il luogo di culto più vicino, va pertanto applicato con riferimento alla distribuzione sul territorio della chiesa evangelica di appartenenza.

  2. La necessaria autocertificazione per gli spostamenti fuori comune andrà compilata opportunamente. Inoltre è opportuno che i credenti provenienti da comune diverso abbiano con sé una lettera della chiesa di appartenenza che chiarisca trattarsi di membro/i della comunità ecclesiale.

Naturalmente, laddove nelle chiese si siano verificati casi di persone risultate positive al Covid-19 che abbiano preso parte a culti di recente, raccomandiamo fortemente di sentire le autorità sanitarie ed eventualmente sospendere le attività.

Con riferimento alla Regione Veneto, seguendo la ratio dell’ordinanza del 17 dicembre 2020, suggeriamo di tenere le riunioni di culto di mattina.

Infine, più in generale l’Alleanza Evangelica Italiana suggerisce di evitare di tenere riunioni di culto in orari serali che non permettano un rientro dei fedeli a casa prima delle 22:00: se come abbiamo detto è del tutto sostenibile il principio di necessità per il radunarsi nella propria comunità di fede, più arduo è invece dover sostenere che lo si debba fare necessariamente in tarda serata.