Roma (AEI), 15 maggio 2020 – Dal 18 maggio potranno riaprire al culto comunitario anche i locali evangelici. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi è stato siglato il Protocollo tra il Governo e le varie confessioni religiose, tra cui quelle evangeliche. Tra queste il “Comitato di scopo” formatosi ai primi di maggio e che ha raggruppato un notevole numero di chiese evangeliche (e la maggioranza degli evangelici italiani) che, invece di presentarsi davanti allo Stato in modo indipendente, hanno deciso di dar vita a questo organismo provvisorio finalizzato al raggiungimento del Protocollo comune.
Le chiese e le opere riunite nel comitato sono: Federazione Chiese Pentecostali In Italia, Alleanza Evangelica Italiana, Conferenza Evangelica Nazionale, Chiesa Apostolica in Italia, Chiese Elim in Italia, Chiesa del Nazareno in Italia, Congregazioni Cristiane Pentecostali In Italia, Unione Chiese Bibliche Cristiane, Chiesa Cristiana Pentecostale Italiana, Chiesa Evangelica Cinese in Italia, Chiese Pentecostali Rumene In Italia, Chiese Evangeliche Riformate Battiste in Italia, Chiesa Gesù Cristo è Il Signore, Unione Cristiana Pentecostale.
I loro due delegati: Giacomo Ciccone (Alleanza Evangelica Italiana) e Emanuele Frediani (Chiesa Apostolica in Italia) hanno firmato in rappresentanza delle altre chiese, avendo prima inviato al Governo una lettera che esprime alcuni punti irrisolti su cui il Comitato ha voluto richiamare l’attenzione (vedi notizia successiva). Uno d questi (la richiesta del distanziamento di un metro e non di una lunghezza superiore) è stato accolto nella versione finale. Il Protocollo prevede alcuni accorgimenti le misure sanitarie e indicazioni per contenere la diffusione del virus. Quindi, a partire da domenica 24 maggio, le chiese evangeliche potranno riprendere i culti pubblici di presenza, pur se con alcune limitazioni. (LDC)
Roma (AEI), 15 maggio 2020 – Il “Comitato di scopo” evangelico ha firmato il Protocollo per la riapertura dei locali di culto con spirito di collaborazione che sin dall’inizio ha caratterizzato l’operato delle confessioni religiose rappresentate e comprendendo la necessità di far fronte alla situazione delicata. Tuttavia, non ha mancato di rilevare delle criticità nel testo del Protocollo che sono state esposte in interlocuzioni precedenti con il Ministero dell’interno e ribadite in una lettera che ha preceduto la firma dell’accordo.
In questa lettera, si sottolineano alcuni punti discutibili del testo, tra cui infelici espressioni, erronee in fatto e in diritto, lesive dalla libertà religiosa e lesive altresì della pari dignità tra i culti (considerato che non si rinvengono nel Protocollo sottoscritto con la Chiesa Cattolica), quali l’incipit “al fine di agevolare l’esercizio della manifestazione del culto” e “E’ consentita ogni celebrazione…”, espressioni che evocano una sorta di impropria autorizzazione statale all’esercizio del culto in contrasto con la Costituzione Repubblicana.
Si evidenziano altresì “le chiare lesioni della libertà di culto che derivano dal citato protocollo, le quali, non sono state preventivamente ed adeguatamente concordate con le rappresentanze religiose, ma unilateralmente stabilite dalle istituzioni, nonché la violazione del principio di separazione degli ordini, in quanto le misure individuate disciplinano gli atti di culto che rientrano nella sfera di competenza delle confessioni religiose”.
Infine, la lettera del “Comitato di scopo” evangelico esprime preoccupazione per “la mancata indicazione della durata di validità del protocollo in questione” e i termini per “l’eventuale apporto di modifiche”, oltre ad esprimere l’aspettativa di poter proficuamente proseguire l’interlocuzione con il Governo sui tanti temi all’ordine del giorno per la piena attuazione della libertà religiosa in Italia. (LDC)
Roma (AEI), 15 maggio 2020 – Ecco il testo del Protocollo siglato:
PROTOCOLLO CON LE CHIESE PROTESTANTI, EVANGELICHE, ANGLICANE
L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.
Al fine di agevolare l’esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L’accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall’area dell’incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell’ente di culto o della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All’ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l’accesso fino all’esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell’edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane”.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
Roma (AEI), 15 maggio 2020 – È stato firmato il Decreto Rilancio Italia che contiene estensioni agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni religiose, e dunque con ricadute anche in favore delle chiese evangeliche.
L' art. 31 dispone il Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, e spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L'art.80 reca modifiche in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.
Le previsioni dell'art.106 (modificativo del decreto 20 aprile 2020, riguardanti misure temporanee di sostegno alla liquidità) riguarderanno ora anche gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.
L'art.107 prevede un incremento di 100 milioni di euro del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID19.
All'art. 130 quater si prevede un Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Massimo 60.000 euro.
L'art.131 bis prevede la sospensione fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla
verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni.
Tra le novità si segnala l’art.167, che riguarda l'accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019: il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.
Infine troviamo anche l’art.236 "Sostegno al Terzo settore" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19, con stanziamento pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020. (MC)
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A cura dell’Ufficio stampa dell’Alleanza Evangelica Italiana
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Redazione: Lucia Stelluti, Chiara Lamberti, Leonardo De Chirico, Giovanni Marino, Stefano Bogliolo, Sergio De Blasi, Carine Francq.
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