Ideaitalia - Nuova serie, Anno V · n. 10 · 17 marzo 2021
-
Categorie
Governo: “Esigenza di culto” necessità indispensabile
Con ampliamento zone rosse, AEI in guardia su interpretazioni restrittive e spostamenti
Roma (AEI), 17 marzo 2021 – Nel corso del mese di marzo ed in vista delle festività pasquali, il Governo Draghi ha approntato ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, un nuovo Decreto Legge, il N. 30 del 13 marzo 2021, ha ribadito ed integrato alcuni provvedimenti relativi agli spostamenti verso abitazioni private che restano sempre possibili ove motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, ma sono limitati e regolati, in base ai giorni di calendario, zone di appartenenza e numero di visitatori, negli altri casi.
Nulla cambia per lo svolgimento dei culti, che possono svolgersi applicando puntualmente le misure precauzionali del protocollo sottoscritto dal Governo con le Chiese Evangeliche.
Molto importante la circolare del 6 Marzo 2021 del Ministero dell’Interno che finalmente definisce “indispensabile” lo spostamento volto a raggiungere “il luogo più vicino dove sia possibile soddisfare la propria esigenza di culto”. Il punto non era certo in discussione, considerata la natura stessa della libertà religiosa e il suo ampio riconoscimento nel quadro della Costituzione italiana. Ciononostante, il chiarimento è rilevante per coloro che aspettavano da mesi una parola dirimente da parte dell’autorità, poiché disorientati dal tono perentorio di certi provvedimenti e da una certa ambiguità del linguaggio usato nei numerosi DPCM del 2020.
Sull’argomento l’Alleanza Evangelica Italiana continua a tenere alta la guardia rispetto ad intimazioni verbali a credenti da parte di pubblici ufficiali di non superare i confini del proprio comune per poter raggiungere la chiesa di appartenenza. Si teme che con l’ampliamento delle zone rosse, la prassi, seppure illegittima, possa ripetersi più facilmente nei territori.
Allo scopo la Commissione Libertà Religiosa ha predisposto un’azione congiunta che può essere condotta con la chiesa locale interessata e consistente in una comunicazione al Comando di Pubblica Sicurezza da cui sia provenuta l’informazione errata e volta a ristabilire il pieno diritto allo spostamento come condizione di necessità costituzionalmente riconosciuta. I pastori che vogliano ricevere assistenza su casi simili possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Domenica 21 marzo la “Giornata nazionale di preghiera”, un anno dopo
Alle 15.00 i rappresentanti evangelici insieme per pregare per l’Italia
Roma (AEI), 17 marzo 2021 – È passato un anno dallo scoppio della pandemia che ha sconvolto i ritmi di tutti, chiese evangeliche comprese. Il contagio, i morti, gli ospedali intasati, la chiusura di molte attività … lasciarono tutti con un senso di incertezza. Uno degli effetti della pandemia del 2020 è stato l’incoraggiamento a pregare insieme per affrontare le sfide della prova in corso.
Il 22 marzo 2020 ci fu la Giornata nazionale di preghiera in cui responsabili di chiese e opere evangeliche in Italia si incontrarono per intercedere per l’Italia. Fu un momento a suo modo storico, in quanto vide il mondo evangelico unirsi simbolicamente nella preghiera per il Paese, per la testimonianza, per i bisognosi. Quel primo incontro fu poi seguito da un secondo incontro di preghiera (13/4/2020) e da un il terzo incontro (1/5/2020).
A distanza di un anno, domenica 21 marzo alle ore 15.00 si terrà un’altra Giornata nazionale di preghiera a cui parteciperanno alcuni responsabili evangelici nazionali. La traccia di preghiera sarà incentrata sulle esortazioni dell’apostolo Paolo a Timoteo contenute in II Tim. 3:14 – 4:4.
Tra le chiese partecipanti, saranno rappresentati i seguenti movimenti:
Chiesa Apostolica in Italia,
Chiese Elim in Italia,
Chiese Evangeliche Riformate Battiste in Italia,
Chiesa del Nazareno,
Congregazioni Cristiane Pentecostali,
Unione Chiese Bibliche Cristiane,
Chiese Nuova Pentecoste,
Chiesa Cristiana Pentecostale Italiana,
Chiese Evangeliche Cinesi in Italia,
Chiese Pentecostali Rumene In Italia.
Altri movimenti che avevano partecipato precedentemente sono stati invitati ad unirsi all'iniziativa. L’incontro sarà visibile sulla pagina facebook dell’Alleanza Evangelica Italiana. Tutti gli evangelici sono invitati a partecipare da remoto.
Commissione “Libertà Religiosa AEI sul dossier “terzo settore”
Un contributo significativo dell’Avvocato Enrico Raho
Roma (AEI), 17 marzo 2021 – La commissione Libertà Religiosa dell’Alleanza Evangelica (Marletta, Ponticiello, Ciccone) apre un altro fronte rilevante nell’ambito dell’azione di servizio verso le chiese, le opere e le associazioni alleate. Come è noto, con la riforma del Terzo Settore, si apportano significativi cambiamenti al quadro normativo dell’associazionismo e del no-profit.
Il tema è stato preso in carico dalla commissione soprattutto in considerazione dell’oramai imminente istituzione del RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo settore - dopo i numerosi slittamenti del termine succedutisi dal 2017 ad oggi. Al momento lo start sperimentale del registro è fissato al 21 aprile 2021, mentre l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni, attualmente fissato al 31 marzo 2021, potrebbe ulteriormente essere prorogato.
L’inquadramento degli enti religiosi nell’ambito della riforma non è per nulla banale. La commissione LR ne ha parlato con l’Avvocato Enrico Raho, pastore alleato all’AEI e particolarmente attivo sull’argomento.
Qui di seguito il contributo dell’Avv. Raho volto ad evidenziare la necessità di una qualche forma di riconoscimento (intesa, riconoscimento civile di enti ecclesiastici e riconoscimento personalità giuridica di confessioni di fatto) per un ente religioso, al fine di essere inquadrato come ente di Terzo Settore (ETS). Il tema continuerà ad essere trattato sui prossimi numeri di Ideaitalia. Per informazioni sull’argomento scrivere a:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nel Codice del Terzo Settore, all’art. 4, comma 3°, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, si legge testualmente che: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13”.
E’ pertanto di fondamentale importanza cercare di comprendere quali siano questi enti religiosi civilmente riconosciuti, ai quali è possibile applicare, pur con le limitazioni meglio sopra indicate, le norme relative alla recente riforma del Terzo Settore. A tal fine giova preliminarmente osservare che il legislatore, con questa espressione, ha inteso utilizzare una formula sostanzialmente nuova, oggi presente solamente in alcune leggi di intesa stipulate tra determinate confessioni religiose e lo Stato italiano e che designano i tradizionali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In definitiva, con questa espressione, il legislatore ha voluto ricomprendere tutti gli enti religiosi che siano civilmente riconosciuti. Pertanto la stessa può essere riferita, in primo luogo, a tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cioè agli enti appartenenti a determinate confessioni religiose, con i quali lo Stato italiano ha stipulato determinati accordi e/o intese. Si precisa che la nozione di “ente ecclesiastico” fa riferimento ad una tipologia che è propria dell’ordinamento giuridico italiano e non di quello canonico e, pertanto, si riferisce non solo agli enti di culto cattolico, ma anche a quelli acattolici, cioè a confessioni religiose diverse da quella cattolica.
In secondo luogo questa espressione può essere certamente riferita anche agli istituti di culto riconosciuti ai sensi delle norme del 1929, cioè alle confessioni religiose che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento civile secondo lo schema previsto dall'ordinamento (a titolo esemplificativo: presentazione di un'istanza al Ministero dell'Interno, con allegata una copia autentica dello statuto, oltre ad altri documenti idonei a far comprendere la propria natura di ente religioso; quindi la Direzione degli Affari dei Culti del Ministero indaga sulla veridicità dello statuto e dei documenti, controllando la non contrarietà di questi con l'ordinamento giuridico ed, eventualmente, concedendo la personalità giuridica civile, come “culto ammesso nello Stato”, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1159 del 1929).
In terzo luogo potrebbero anche rientrare le cosiddette confessioni di fatto, cioè le forme associative private, purché siano state previamente riconosciute, cioè che abbiano chiesto ed ottenuto la personalità giuridica in base alle norme di diritto comune (a titolo esemplificativo: l'istanza va presentata alla Prefettura competente e deve essere corredata dallo statuto, da cui risultino: lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini; il riconoscimento della personalità giuridica è condizionato dal fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (i riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato; infine il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria dell'ufficio competente, e l’atto formale di riconoscimento è il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, rimangono esclusi dall’applicazione delle norme del Codice del Terzo Settore tutti gli enti religiosi che siano privi della personalità giuridica, anche se collegati a confessioni che hanno stipulato accordi con lo Stato italiano. (Avv. Enrico Raho, Saronno)
Disruptive: 34 voci tra crisi globali e povertà individuali
Un libro di Marco Costantini
Roma (AEI), 17 marzo 2021 – Ispirato dal vangelo di Matteo 25, il libro Disruptive: 34 voci tra crisi globali e povertà individuali a cura di Marco Costantini (presidente Missione Tabita OdV, socio AEI) nasce intorno all'idea “trasformazionale” di mettere in moto conoscenze ed esperienze al fine di incoraggiare la costruzione di reti sociali evangeliche.
Il libro è una raccolta di contributi (34 voci) da parte di pastori, responsabili di missioni e opere locali, nazionali ed internazionali del mondo associativo evangelico aventi una visione in favore degli ultimi. Voci dirompenti (disruptive) che si levano in mezzo a crisi globali per lenire sofferenze incarnate individualmente. Non si tratta certamente di una raccolta esaustiva, ma sufficiente per dare un'idea complessiva del lavoro sociale evangelico.
Uno strumento sicuramente utile per sensibilizzare la chiesa ad una maggiore attenzione al tema della povertà, corredato di informazioni sulle varie missioni evangeliche che si occupano in prevalenza di aiuto sociale e volontariato.
La pubblicazione è collegata al progetto di aiuto “Un Granel di Senape”, iniziativa benefica dell'Alleanza Evangelica Italiana in favore di situazioni di indigenza collegate al Covid19 e al suo impatto sull'economia. Il ricavato andrà interamente a finanziare il progetto.
Non dimenticare di ascoltare e diffondere il podcast di Ideaitalia
https://ideaitalia.buzzsprout.com/
A cura dell’Ufficio stampa dell’Alleanza Evangelica Italiana
Tel. redazione: (+39) 333 8558174
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.alleanzaevangelica.org
Redazione: Lucia Stelluti, Chiara Lamberti, Leonardo De Chirico, Giovanni Marino, Stefano Bogliolo, Sergio De Blasi, Carine Francq.
Le opinioni espresse su Ideaitalia sono esclusivamente dei loro autori, e non impegnano pertanto necessariamente l’AEI. I testi possono essere ripresi liberamente citando la fonte.
Un’informazione che forma non può essere un compito di pochi: ha bisogno anche del tuo sostegno. Sostieni Ideaitalia:
anca: UFFICIO PPTT DISTRETTO ROMA
Agenzia: POSTE CENTRO
Via Marmorata, 4, 00153 Roma
IBAN: IT64N0760103200000046728002
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX