La legge sulla libertà religiosa: i rischi per molti evangelici

Per tutto il corso della sua lunga storia, l’Alleanza Evangelica è sempre stata particolarmente attenta ai temi della libertà religiosa. Essa è la madre di tutte le libertà e, toccando la libertà religiosa, si tocca tutto il sistema a salvaguardia della libertà di tutti.
Da molti, troppi anni, in Italia si sta discutendo la legge sulla libertà religiosa. Il 9 gennaio 2007 l’Alleanza Evangelica Italiana ha partecipato all’audizione di diverse confessioni religiose da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera, dove il progetto di legge è in discussione.

In quella sede, l’AEI ha avanzato una serie di osservazioni critiche al testo in discussione.
Il fatto di subordinare la facoltà di compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, seppellire i propri defunti secondo le prescrizioni rituali della propria fede, vedere tutelati i propri edifici di culto,  alle sole  confessioni religiose  in  possesso della personalità giuridica, così come previsto, dagli articoli 8, 10, 11, 14, 22, 24, 26, 37, significherebbe tagliare fuori molte delle comunità che si riconoscono nei principi dell’Alleanza Evangelica Italiana, cioè quelle chiese (pentecostali, dei Fratelli, libere, indipendenti, ecc.) che, per scelta o dato di fatto, non hanno personalità giuridica.

Molte comunità evangeliche sono autonome e sono collegate tra  esse sulla base della semplice comunione fraterna, sul modello della chiesa dei primi secoli. Sono molte di fatto le comunità evangeliche, che pur avendo ottenuto il riconoscimento della nomina dei propri ministri di culto, ai sensi della legge 1159, sui Culti Ammessi, sono prive del riconoscimento della personalità giuridica, e nemmeno potrebbero ottenerlo, non possedendo sovente nemmeno i propri luoghi di culto, spesso affittati a prezzi elevatissimi, con pesanti ricadute sul bilancio,  penalizzate, non solo per l’esercizio delle attività proprie del culto, ma anche per  quelle di utilità sociale,  che vanno dall’assistenza, agli anziani, a quella ai disabili, ai detenuti, agli emarginati, alle attività dedicate ai giovani, ecc.

Siamo pertanto assolutamente favorevoli all’introduzione del comma 3 all’art. 10 della legge, che estende anche ai i ministri appartenenti alle confessioni prive di personalità giuridica, la facoltà di compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico.

Sarebbe tuttavia necessario formulare più chiaramente questo passaggio, visto che, come l’esperienza ci insegna, gli impiegati della pubblica amministrazione, di fronte ad una norma non chiarissima, per paura di sbagliare, nel dubbio, tendono a privilegiare  una interpretazione in senso restrittivo, creando di fatto notevoli problemi all’attività dei ministri di culto.

Anche nel  caso degli  Art. 8 e 22, sarebbe necessario fare la stessa precisazione, come nel comma 3 dell’Art. 10, estendendo cioè, anche ai ministri di culto non muniti di personalità giuridica, la facoltà di seppellire i propri defunti secondo le prescrizioni rituali della propria fede.
Lo stesso dicasi per l’Art. 14, che, così come è formulato,  sembra voler  tutelare solo i luoghi di culto delle confessioni con personalità giuridica.
Stesso discorso va fatto per l’Art. 22 che esclude le stesse confessioni dalla possibilità di avere in concessione e locazione immobili demaniali, o terreni o finanzianti per l’edificazioni di luoghi di culto, in contraddizione con la Sentenza N. 195 del 1993  della Corte Costituzionale, sull’Ammissibilità delle Confessioni senza intesa ai contributi per l’edilizia di culto, che ha dato torto ai tribunali dell’Aquila e di Milano, che invece avevano posto come condizione la stipula dell’intesa.
Quanto si qui detto vale anche per l’Art. 24, che prevede il trattamento tributario, assimilato alle ONLUS, riservato ancora una volta, alle sole confessioni munite di personalità giuridica.
Un chiarimento meriterebbe l’Art. 28, che  lascia intendere che anche le confessioni non aventi personalità giuridica, possono stipulare l’intesa.
Se ciò non dovesse avvenire, che ne sarà di quegli enti che oggi sono in regola, e che hanno ottenuto l’approvazione della nomina dei propri ministri di culto, pur se non munite di personalità giuridica, visto che la legge 1159, sui Culti Ammessi, sarà abrogata?

Forti di queste preoccupazioni, l’AEI invita tutti gli evangelici italiani a mobilitarsi affinché la legge sulla libertà religiosa non discrimini le chiese e le comunità evangeliche prive di personalità giuridica e affinché la tanto attesa legge in questione non sia portatrice di ulteriori penalizzazioni per le minoranze religiose. Per questo, oltre a pregare il Signore, l’AEI sta pensando ad una serie di manifestazioni pubbliche per sensibilizzare il Parlamento e l’opinione pubblica nella certezza che la battaglia sulla libertà religiosa è una battaglia di civiltà e di responsabilità.

Past. Stefano Bogliolo
Commissione Rapporti con lo stato dell’AEI

Roma, 28/1/2007